16.3.24

Isee - separazione

https://www.corriere.it/economia/chiedi-esperto/fisco/isee/24-03-14/isee-per-coniugi-separati/

 

La legge prevede che, in questi casi, l'Isee debba essere calcolato considerando il reddito e il patrimonio di ciascun coniuge in maniera separata, ma tenendo conto delle spese comuni sostenute per la gestione della residenza. Questo significa che, pur vivendo ancora nella stessa casa, i coniugi separati dovranno dichiarare le proprie entrate e i propri beni in modo separato, ma potranno detrarre dalle proprie dichiarazioni le spese comuni sostenute per la casa. Per determinare l'Isee dei coniugi separati con stessa residenza, sarà quindi necessario compilare due distinte dichiarazioni dei redditi e dei patrimoni, una per ciascun coniuge. Nelle dichiarazioni dovranno essere indicati tutti i redditi e i beni posseduti da ciascun coniuge, compresi quelli derivanti da lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni, rendite finanziarie, immobili e molto altro ancora. Una volta compilata la dichiarazione dei redditi e dei patrimoni, sarà necessario calcolare l'Isee di ciascun coniuge. Per fare ciò, si dovranno sommare i redditi e i patrimoni dichiarati, tenendo conto delle detrazioni previste dalla normativa vigente. Saranno poi applicate le aliquote previste dalla legge per determinare l'Isee finale.

Per essere considerato autonomo ai fini universitari uno studente deve possedere contemporaneamente le condizioni di seguito riportate:

  • deve risiedere fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni dalla data di presentazione della DSU, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima;
  • avere un'adeguata capacità di reddito ossia aver prodotto redditi da lavoro dipendente e assimilati fiscalmente dichiarati pari o superiori a 9.000 euro nei due anni precedenti la presentazione della DSU. In generale, i redditi devono essere del singolo studente; ciò nonostante, nella casistica in cui lo stesso sia coniugato o in regime di "convivenza di fatto" regolarmente registrata in Comune, allora la soglia sopra citata tiene conto anche dei redditi del coniuge o del convivente di fatto dello studente.

Se manca anche solo una delle condizioni suddette, allora lo studente non può essere considerato autonomo ai fini universitari e pertanto nell'ISEE Università devono essere inclusi anche i redditi e il patrimonio dei genitori, anche se essi non sono presenti nel nucleo familiare dello studente.

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