Impianto fotovoltaico ad uso individuale su lastrico solare condominiale
In che modo bisogna comportarsi e quali possono essere le conseguenze per il condomino che abbia installato sul lastrico solare – senza alcuna comunicazione all'amministratore – un impianto fotovoltaico ad uso personale?
Lo chiede, nella sostanza, un utente del nostro forum. Questo il suo post nella discussione:
"Qualora siano stati installati da un condomino sul lastrico solare pannelli fotovoltaici senza neppure comunicare nulla all'amministratore, questo quali poteri avrebbe per verificare che siano stati rispettati i diritti di tutti?"
Quali sono i vantaggi per installare un impianto fotovoltaico in condominio.
La questione è chiaramente disciplinata, per le installazione avvenute dopo l'entrata in vigore della riforma del condominio, dall'art. 1122-bis c.c. e prima di esse dalle prescrizioni indicate dall'art. 155-bis disp. att. c.c.
Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.
Innanzitutto va detto che, salvo limiti pattizi, i condòmini hanno diritto di utilizzare le parti comuni al fine dell'installazione d'impianti fotovoltaici (e simili) ad uso personale.
È chiarissimo sul punto l'art. 1122-bis, secondo comma, c.c. a mente del quale:
"È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato".
Questa facoltà, tuttavia, è subordinata ad una preventiva comunicazione all'amministratore, che a sua volta deve investire l'assemblea della questione.
Condizioni della comunicazione e poteri dell'assemblea sono specificati dal successivo terzo comma, che recita:
"Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.
L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali".
=> Quando l'impianto fotovoltaico incide negativamente sul paesaggio.
L'inciso finale del quarto e ultimo comma dell'articolo in esame chiarisce che gli impianti di cui trattasi non sono soggetti ad autorizzazione. Insomma l'assemblea può dire come fare ed eventualmente dove fare, ma non può negare di utilizzare le parti comuni ai fini delle installazioni di cui stiamo trattando.
È chiaro, allora, che se l'impianto di cui ci parla il nostro lettore rientri nell'ipotesi disciplinata dal terzo comma, allora egli avrebbe dovuto darne comunicazione all'amministratore e non avendolo fatto è incappato in una violazione dell'art. 1122 c.c. che può portarlo in un contenzioso finalizzato alla valutazione della legittimità dell'installazione e quindi, eventualmente, ad un ordine di rimozione o quanto meno di spostamento.
E per gli impianti installati prima dell'entrata in vigore della riforma del condominio (legge n. 220/2012)?
Rispetto ad essi, si diceva in principio, il riferimento è quello contenuto nell'art. 155-bis disp. att. c.c. che recita:
"L'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all'articolo 1122-bis, primo comma, del codice, già esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codice".
Come dire: laddove l'impianto fosse già presente e quindi non poteva dirsi violato l'art. 1122-bis c.c. l'assemblea può comunque intervenire per mettere ordine.
=> Quali sono i vantaggi per installare un impianto fotovoltaico in condominio.
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